Erice, 02/09/2025
Alle studentesse e agli studenti
convittori/trici e semiconvittori/trici
Ai genitori delle studentesse e degli studenti
convittori/trici e semiconvittori/trici
Ai Referenti del Collegio degli Educatori
Ai docenti referenti di sede
– sede centrale (via Barresi)
– succursale (Palazzo Sales)
All’Ufficio di Vicepresidenza
Al D.S.G.A.
Al sito web dell’Istituzione scolastica
Oggetto: Regolamento recante il funzionamento dell’attività del convitto annesso all’I. I. S.
“Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice anno scolastico 2025/2026.
Premessa
Art. 1 Convitto
Il Convitto annesso all’Istituto Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice (TP) è parte
integrante dell’Istituto stesso.
Il Dirigente Scolastico sovrintende anche al Convitto e si avvale, per il coordinamento
organizzativo, del Collegio degli Educatori, nel quadro delle competenze previste dalla legge e
dal presente Regolamento.
Art. 2 – Finalità
Il Convitto svolge una funzione di servizio e di strumento educativo ospitando gli studenti fuori
sede, affiancando la famiglia e la scuola nell’opera di promozione umana e professionale dei
giovani. In tale quadro, la vita del Convitto non si esaurisce nell’attività interna e autonoma dei
convittori/trici, ma può esplicarsi con la partecipazione, dei convittori e delle convittrici dei
semiconvittori e delle semiconvittrici, ad iniziative esterne di particolare significato culturale e
ricreativo.
Art. 3 – Personale educativo
La funzione del personale educativo è finalizzata alla formazione ed educazione dei convittori e
delle convittrici dei semiconvittori e delle semiconvittrici mediante l’opera di guida e consulenza
nelle attività di studio, la promozione e organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere
culturale e ricreativo, l’assistenza in ogni momento della vita del Convitto.
Il personale educativo cura, inoltre, i rapporti coi genitori dei convittori/trici e semiconvittori/trici
Il piano delle attività connesse alla funzione del personale educativo si armonizza e si integra
con la programmazione educativa didattica deliberata dal collegio dei docenti delle scuole
frequentate dai convittori/trici e semiconvittori/trici
Iscrizione e ammissione
Art. 4 – Ammissione
Al Convitto sono ammessi gli alunni iscritti e frequentanti l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE “I. E V. FLORIO” DI ERICE (TP).
Art. 5 – Domanda
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente scolastico, deve
pervenire entro i termini stabiliti dal MIUR, accompagnata dalla ricevuta di versamento della
prima rata, oltre la caparra confirmatoria ammontante ad € 150,00(centocinquanta/00).
Nel caso di mancato accoglimento della domanda l’importo viene restituito entro giorni 30 dalla
Delibera di mancato accoglimento (tramite banca) Le domande eventualmente giunte fuori
termine (e comunque pervenute entro il 30 luglio di ogni anno ) saranno prese in considerazione,
nel caso si siano resi disponibili ulteriori posti.
La domanda deve riportare:
le generalità complete dell’alunno;
la firma dei genitori o di chi ne fa le veci;
la dichiarazione della perfetta conoscenza del Regolamento del Convitto, delle regole
disciplinanti la vita dell’Istituzione e l’impegno ad osservarle.
L’ammissione viene comunicata a mezzo e-mail entro i 15 gg. precedenti l’avvio delle attività
didattiche. I posti assegnati a studenti già frequentanti il Convitto si intendono assegnati con
riserva. La riserva viene poi sciolta entro una settimana dal termine degli scrutini finali,
subordinatamente alla condotta e ai risultati scolastici del convittore/trice che chiede la
riammissione.
I posti eventualmente disponibili in questa fase vengono assegnati, sulla base della nuova
graduatoria, entro il 10 agosto. Alle famiglie viene data tempestiva comunicazione in merito
all’accoglimento o meno della domanda di ammissione al Convitto. La domanda di ammissione
sarà successivamente perfezionata dai genitori attraverso la compilazione dei seguenti
documenti: Scheda anagrafica, Autorizzazione uscita autonoma alla fine delle attività didattiche
settimanali, Autorizzazione libere uscite, eventuali deleghe in caso di prelevamento da parte di
altri soggetti.
Art. 6 – Retta
La retta del Convitto, comprensiva di ogni costo relativo al vitto e alloggio, all’assistenza
sanitaria di primo intervento, al servizio di lavanderia, all’uso di ogni struttura e attrezzatura
anche ricreativa del Convitto, è fissata per l’intero periodo che va dal giorno precedente l’inizio
delle attività didattiche all’ultimo giorno di lezioni.
La retta annua viene pagata in rate fisse come di seguito indicata:
Selezionare con una X la fascia
I.S.E.E. ANNO 2025
(Indicatore Situazione
Economica Equivalente)
ISEE da
0 a € 3.000
ISEE da
€ 3.100 a €10.000
ISEE superiore
a € 10.000
DEPOSITO CAUZIONE DANNI
□ € 150,00
annuali
□ € 150,00
annuali
□ € 150,00
annuali
RETTA TRIMESTRALE
□ € 233,00
□ € 163,00
(-30% secondo figlio)
□ € 350,00
□ € 245,00
(-30% secondo figlio)
□ € 583,00
□ € 408,00
(-30% secondo figlio)
SCELTA CAMERA SINGOLA
(previa disponibilità)
+ 30%
su importo retta
+ 30%
su importo retta
+ 30%
su importo retta
SERVIZIO AGGIUNTIVO TRANSFER
(quotidiano per attività extra scolastiche)
□ € 75,00
a trimestre
□ € 75,00
a trimestre
□ € 75,00
a trimestre
SERVIZIO AGGIUNTIVO LAVANDERIA
(una volta alla settimana)
□ € 45,00
a trimestre
□ € 45,00
a trimestre
□ € 45,00
a trimestre
SERVIZIO AGGIUNTIVO LAVANDERIA
(piu’ volte alla settimana)
□ € 150,00
a trimestre
□ € 150,00
a trimestre
□ € 150,00
a trimestre
PERMANENZA IN CONVITTO FINE
SETTIMANA
(solo per alunni residenti oltre i 100 km)
□ € 150,00
a trimestre
□ € 150,00
a trimestre
□ € 150,00
a trimestre
Periodi trimestre:
PRIMO TRIMESTRE dal 15/09/2025 al 30/11/2025;
SECONDO TRIMESTRE dal 01/12/2025 al 29/02/2026;
TERZO TRIMESTRE dal 01/03/2026 al 05/06/2026.
I servizi sopra descritti e scelti in tabella vanno versati attraverso avviso di pagamento PagoPA
trasmesso dalla segreteria didattica, entro e non oltre i primi 5 giorni del trimestre.
Le assenze dal Convitto per qualsiasi motivo non danno diritto alla riduzione della retta annua o
alla dilazione della scadenza delle rate.
La cessazione della frequenza del Convitto non dà diritto alla restituzione della cauzione e delle
rate già versate; solo in caso di gravi e giustificati motivi, le rate già versate saranno restituite per
la parte di soggiorno non ancora fruita nella misura dell’80%.
In presenza di un ritardo nel pagamento delle rate di oltre 15 giorni, il Dirigente Scolastico può
disporre l’allontanamento dal Convitto e l’avvio delle procedure di recupero del credito maturato.
Organi collegiali
Art. 7 – Collegio degli Educatori
Gli educatori formano il Collegio degli Educatori presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua
assenza, da un educatore come delegato.
Il Collegio degli educatori svolge i seguenti compiti:
● programma le proprie attività;
● decide in merito alla distribuzione di convittrici e convittori negli appartamenti;
● assume le decisioni in ordine alla regolamentazione interna;
● formula proposte al Dirigente Scolastico per l’adozione dell’orario di servizio;
● formula proposte per l’acquisto di attrezzature utili per lo studio e la ricreazione;
● elegge al suo interno un educatore che partecipi al Consiglio d’Istituto;
● esamina l’andamento scolastico ed educativo di tutti i convittori/trici e
semiconvittori/trici;
● dispone i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
Il Dirigente Scolastico individua il/la coordinatore/trice all’interno del collegio degli educatori.
Il/la coordinatore/trice individuato/a dal Dirigente Scolastico, ha i seguenti compiti:
1. proporre al Dirigente Scolastico l’orario di servizio del personale educativo, sentito il
collegio educatori;
2. relazionare alla Dirigente Scolastica sull’andamento generale delle attività sul
comportamento e le competenze civili e sociali dei convittori/trici e semiconvittori/trici;
3. favorire la collaborazione e la corresponsabilità con i genitori/tutori nell’educazione
degli studenti convittori/trici e semiconvittori/trici;
4. coordinare i rapporti fra il personale educativo e i docenti per scambio di informazioni
e per le attività da progettare e svolgere in comune;
5. ovrintendere alla corretta esecuzione delle decisioni riguardo ai compiti e alle funzioni
degli educatori assunte dal collegio degli educatori.
Calendario, orari e frequenza
Art. 8 – Calendario
Il calendario del Convitto prevede l’apertura dal giorno precedente l’inizio delle attività
didattiche all’ultimo giorno delle lezioni. Durante l’anno scolastico il Convitto è aperto secondo
il calendario delle attività didattiche:
● dalle ore 18,30 della domenica fino alle ore 17,30 del venerdì;
● è prevista deroga esclusivamente per consentire la partecipazione ad attività didattiche
programmate e straordinarie;
● in caso di giustificati motivi e/o nei casi di impossibilità di rientro a casa per la
distanza o in assenza di mezzi, sarà garantita l’apertura anche durante il fine settimana,
previa richiesta motivata, da produrre contestualmente alla domanda di ammissione,
che viene valutata ed eventualmente autorizzata dalla Dirigente Scolastica.
Art. 9 – Orari
Gli orari giornalieri relativi allo svolgimento delle attività convittuali, sono stabiliti dal Dirigente
Scolastico e dal “Collegio degli Educatori”, tenuto conto delle esigenze di frequenza scolastica,
di studio e di ricreazione delle convittrici e dei convittori. Gli orari vengono comunicati alle
studentesse, agli studenti e alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico. L’orario giornaliero
prevede in ogni caso almeno due ore di studio. Durante l’orario di studio e durante il riposo
notturno tutti sono tenuti a rispettare il massimo silenzio.
Art. 10 – Permessi di libera uscita e rientri in famiglia ordinari e straordinari.
I permessi ordinari di libera uscita autonoma sono consentiti dal lunedì al venerdì dalle ore
17:30 alle ore 19:00 e il sabato e la domenica dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
I permessi ordinari di rientro autonomo in famiglia seguono la conclusione delle attività
didattiche settimanali.
Detti permessi vengono concessi, su richiesta preventiva dei genitori, da produrre una tantum
contestualmente alla formalizzazione dell’iscrizione, tramite apposito modulo che dovrà essere
compilato, firmato dai genitori e consegnato alla segreteria studenti.
I permessi straordinari di uscita autonoma devono essere richiesti attraverso apposito modulo
da presentare alla segreteria della scuola, con almeno tre giorni di preavviso (è ammessa deroga
solo per improvvisi e giustificati motivi) allegando i documenti di riconoscimento di entrambi i
genitori e precisando il motivo, l’ora di uscita e l’ora di rientro dal permesso all’indirizzo e-mail
convitto@istitutoflorioerice.edu.it e per conoscenza ai Referenti del personale Educativo
indicando in oggetto:
AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DAL CONVITTO DEL (data uscita)
ALUNNO/A (cognome, nome)
CLASSE (anno e sezione)
Detti permessi devono essere approvati dalla Dirigente Scolastica.
L’ingresso in Convitto è consentito comunque entro e non oltre le ore 21:00. E’ in ogni caso
esclusa la possibilità di fruire di permessi di uscita dal convitto in concomitanza con gli orari di
svolgimento delle lezioni scolastiche.
Durante l’assenza dal Convitto per permessi infrasettimanali, durante il tragitto dal Convitto alla
Scuola e viceversa, nonché durante il rientro in famiglia, la Scuola e il Convitto non si assumono
responsabilità per danni o infortuni in cui il convittore/trice può essere coinvolto o che può
provocare a sé e ad altri: nel caso di alunni minorenni la responsabilità prevista dagli art. 2047 e
2048 del codice civile, è dei genitori che hanno firmato il permesso. Se maggiorenni, degli stessi
alunni.
Il mancato rispetto da parte dei convittori/trici delle norme che regolano i permessi di uscita
rappresenta mancanza disciplinare grave e come tale viene sanzionata. E’ inoltre sanzionato il
rientro in convitto in stato di ebbrezza o evidente alterazione.
Art. 11 – Malattie e infortuni
In caso di malattia o infortunio dell’alunno, il Convitto provvede a fornire, anche attraverso le
prestazioni del medico convenzionato, dalla Guardia medica o dal servizio di Pronto soccorso, le
prime cure. La famiglia viene immediatamente avvertita dall’educatore in servizio. Per fruire di
cure continuative e protratte nel tempo gli alunni, anche sentito il parere del medico
convenzionato, dovranno fare al più presto rientro in famiglia.
Art. 12 – Attività esterne
Ogni qualvolta i convittori partecipano ad attività esterne programmate ed organizzate dal
Convitto sono accompagnati da uno o più educatori.
Art. 13 – Rapporti Scuola/Convitto
Nel quadro delle attività connesse con il funzionamento della scuola e del convitto, potranno
essere fissati incontri fra Insegnanti ed Educatori per discutere e concordare, all’interno
dell’azione educativa, le attività di studio e di sostegno agli alunni che ne hanno necessità.
Art.14 Ingresso in Convitto di familiari ed esterni
L’ingresso nei locali del Convitto è consentito solamente alle Convittrici e ai Convittori, alle
Semiconvittrici e ai Semiconvittori regolarmente iscritti. I genitori ed i parenti di questi ultimi
possono fare loro visita, preferibilmente non in concomitanza con gli orari di studio o di cena,
previa comunicazione agli educatori in servizio.
Il personale presente in portineria registrerà l’orario di ingresso in Convitto, le generalità dei
visitatori, il motivo della visita e l’orario d’uscita. I parenti non potranno salire ai piani superiori,
dove si trovano gli appartamenti, se non in caso di effettiva necessità.
Comportamento e disciplina
Art. 15 – Comportamento
Gli studenti e le studentesse devono tenere, durante la permanenza in convitto, a scuola, in ogni
attività organizzata dal convitto, durante i trasferimenti da e per la scuola e la fruizione dei
permessi di uscita, un comportamento corretto e dignitoso e un abbigliamento consono, decoroso
e rispettoso della vita comunitaria.
L’atteggiamento degli alunni convittori/trici deve essere in ogni momento rispettoso dei
compagni, del personale e dei beni del convitto.
Durante la fruizione dei permessi di uscita, regolarmente autorizzati dalla famiglia, il dovere di
vigilanza sugli alunni da parte del convitto viene a cessare e la responsabilità viene assunta
interamente dalla famiglia. In ogni caso il comportamento degli alunni deve essere improntato a
correttezza: comportamenti non corretti al di fuori del Convitto pregiudicano la concessione di
ulteriori permessi e possono rappresentare motivo, nei casi ripetuti e gravi, per la non
riammissione in convitto nell’anno successivo.
Su proposta del Collegio degli educatori, la Dirigente Scolastica può disporre la non
riammissione al Convitto e Semiconvitto in presenza di un profilo comportamentale
caratterizzato da sanzioni disciplinari per fatti ritenuti gravi o reiterati e/o per una manifesta
incompatibilità alle regole della vita convittuale.
Ai fini della non riammissione potrà essere preso in considerazione anche il livello di profitto
dimostrato.
Art. 16 – Sicurezza
Durante ogni attività gli alunni devono mettere in atto ogni accorgimento per prevenire infortuni
e situazioni di pericolo per sé stessi e per gli altri.
I comportamenti, volontari o meno, capaci di pregiudicare la propria o l’altrui incolumità (giochi
senza controllo, spinte, corse all’interno dei locali, ecc.); la manomissione di dispositivi di
sicurezza (allarmi, segnalatori, estintori, idranti, ecc.) e la mancata osservanza delle disposizioni
relative alla prevenzione degli infortuni sono da considerare mancanze disciplinari di particolare
gravità e come tali sono sanzionate.
Gli studenti, le studentesse e il personale sono tenuti a conoscere le disposizioni predisposte per
l’evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal Piano di
evacuazione e dagli appositi manifesti e segnalazioni.
E’ assolutamente vietato introdurre in convitto e utilizzare apparecchiature elettriche o a gas per
riscaldare vivande o coperte elettriche o simili.
Art. 17 – Divieto di fumo
In ogni locale del Convitto e negli spazi esterni di pertinenza è vietato fumare. Il mancato rispetto
del divieto, soprattutto se reiterato, può essere motivo di non riammissione al Convitto negli anni
successivi. La detenzione e/o l’uso di sostanze stupefacenti è incompatibile con la permanenza in
convitto.
In collaborazione con le Forze dell’ordine possono essere effettuati controlli preventivi con
l’impiego di unità cinofile.
Art. 18 – Frequenza
I convittori sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni. Per tale motivo, come già
specificato nel precedente articolo 10, al mattino non vengono concessi permessi ordinari. Il
rientro settimanale in famiglia degli alunni è possibile solo al termine delle lezioni. L’assenza
ingiustificata dalle lezioni costituisce mancanza disciplinare grave: le famiglie vengono
immediatamente informate e nei confronti degli alunni vengono adottati provvedimenti
disciplinari che, nei casi ripetuti, possono comportare l’allontanamento dal Convitto.
Art. 19 – Igiene personale
Gli studenti e le studentesse sono tenuti a curare la propria igiene personale fruendo con
frequenza e regolarità della doccia e cambiando spesso la propria biancheria, utilizzando anche
l’apposito servizio di lavanderia presente in Convitto. Ogni alunno deve tenere in ordine le
proprie cose, il proprio appartamento e le aree comuni.
Art. 20 – Danni
Eventuali danni in ogni modo provocati a beni del convitto vengono addebitati all’alunno che li
ha provocati. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile, il danno viene addebitato
agli ospiti dell’appartamento (per i danni relativi) o a tutti i convittori/trici negli altri casi.
All’atto dell’ingresso in Convitto, ogni convittore riceve in consegna le necessarie suppellettili.
A titolo di cauzione vengono richiesti, all’inizio dell’anno scolastico, € 150,00
(centocinquanta/00) che vengono restituiti (con bonifico bancario), dopo avere provveduto ad
effettuare un sopralluogo per la rilevazione di eventuali danni. Nel caso di danni la cauzione sarà
trattenuta a titolo risarcitorio.
Articolo 21 – Oggetti personali consentiti in Convitto e Divieti
a. Dispositivi Elettronici: Gli studenti possono portare con sé dispositivi elettronici personali (es.
smartphone, tablet, computer portatili) esclusivamente per uso didattico e ricreativo nel rispetto
delle regole di convivenza e delle indicazioni fornite dalla Direzione del Convitto. L’uso di tali
dispositivi è regolamentato dagli orari stabiliti dalla struttura.
b. Materiale Didattico e Libri: Gli studenti sono autorizzati a portare tutto il materiale scolastico
necessario per le attività didattiche, inclusi libri, quaderni, cancelleria e strumenti di studio specifici.
c. Abbigliamento e oggetti personali: è consentito portare capi di abbigliamento adeguati alla vita in
convitto, prodotti per l’igiene personale e piccoli oggetti di uso quotidiano.
d. Strumenti Musicali e Materiale Artistico: Gli studenti possono portare strumenti musicali e
materiali per attività artistiche, purché il loro utilizzo non arrechi disturbo agli altri ospiti e sia
conforme alle disposizioni della Direzione.
e. Alimenti e Bevande: È permesso portare snack e bevande non deperibili, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie e senza creare accumuli di rifiuti o attrarre insetti. È vietato introdurre alimenti
che necessitano di refrigerazione o cottura.
f. Denaro e Pagamenti: Gli studenti possono detenere esclusivamente denaro in formato elettronico
(es. carte prepagate, conti digitali) per le loro spese personali. L’uso di contanti all’interno del
convitto non è consentito per ragioni di sicurezza e gestione amministrativa.
g. Oggetti Vietati: È assolutamente vietato introdurre oggetti pericolosi, sostanze illegali, bevande
alcoliche, sigarette, dispositivi di fumo elettronico e qualsiasi oggetto che possa compromettere la
sicurezza e il benessere degli studenti e del personale.
h. Responsabilità e Custodia: Ogni studente è responsabile degli oggetti personali portati in
convitto. L’istituto non risponde di eventuali smarrimenti, furti o danni a effetti personali.
Il mancato rispetto di queste disposizioni può comportare sanzioni disciplinari secondo il
regolamento interno del convitto.
Art. 22 – Telefoni cellulari
In Convitto, durante le ore di studio, è consentito l’uso del cellulare per motivi scolastici.
Durante le ore di riposo e in mensa è vietato l’utilizzo dei propri telefoni cellulari.
Non si può utilizzare il proprio telefono cellulare per:
visionare materiale non conforme all’ambiente educativo;
catturare immagini o video interni e diffonderli;
registrare file audio.
Art. 23 – Sanzioni
I provvedimenti disciplinari nei confronti degli Studenti che frequentano la struttura Convittuale
sono regolati dallo “statuto delle studentesse e degli studenti”.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e sono adottati nell’intento di rafforzare il
senso di responsabilità degli alunni.
In rapporto alla gravità e al numero delle trasgressioni le sanzioni disciplinari sono:
1. sospensione fino a un giorno della libera uscita dopo tre avvertimenti verbali da parte del
personale educativo, regolarmente annotati sul registro elettronico. avvertimento scritto ai
genitori e all’alunno (Educatori);
2. avvertimento scritto ai genitori e all’alunno (Educatori);
3. sospensione dei permessi di uscita settimanali (Collegio degli Educatori);
4. sospensione dal Convitto fino a gg.15 (Dirigente Scolastico su proposta del Collegio
degli Educatori);
5. sospensione dal Convitto per oltre gg.15 (Consiglio d’Istituto su proposta del Collegio
degli Educatori);
6. allontanamento dal Convitto (Consiglio d’Istituto su proposta del Collegio degli
Educatori). Per le sanzioni previste dal punto 2 in poi, le deliberazioni sono assunte dal
Collegio degli Educatori dopo aver sentito le giustificazioni presentate dagli allievi.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 30 giorni all’organo di garanzia interno
che decide in via definitiva.
L’organo di garanzia interno è rappresentato dalla Dirigente Scolastica, dai due educatori, da uno
studente maggiorenne del convitto o del semiconvitto.
Ai fini della gradualità nell’applicazione delle sanzioni, di seguito vengono richiamate le
mancanze che vengono considerate particolarmente gravi:
✔ comportamenti di pregiudizio per la propria e l’altrui incolumità (anche quando messi in
atto senza dolo);
✔ manomissione dei dispositivi di sicurezza;
✔ comportamenti di intimidazione (o vissuti come tali) nei confronti di altri ospiti del
convitto (soprusi, scherzi, costrizione a fare o a non fare, minacce, percosse, ecc.);
✔ comportamenti di mancato rispetto nei confronti del personale in servizio (educatori,
A.T.A);
✔ inosservanza del divieto di fumare;
✔ assenza ingiustificata dalle lezioni;
✔ altri comportamenti meno gravi ma reiterati.
Art. 24 – Trasformazione delle sanzioni
Su richiesta scritta dello studente, per mancanze non particolarmente gravi, il Collegio degli
educatori può valutare se esistono le condizioni per decidere la trasformazione del
provvedimento della sospensione fino a tre giorni in attività in favore della comunità scolastica.
La decisione può essere assunta quando, in presenza di ravvedimento dello studente, la
permanenza in convitto possa essere davvero utile al modificare gli atteggiamenti che hanno
comportato l’adozione del provvedimento di sospensione. Esempi di attività utili sono il
sostegno allo studio agli alunni più giovani; lo svolgimento di attività di collaborazione per la
sistemazione e la pulizia della mensa e delle suppellettili, dopo la refezione; lo svolgimento di
compiti di animazione di gruppi di convittori durante la ricreazione; la collaborazione con il
personale educativo per l’organizzazione delle attività; ecc..
Durante il periodo di svolgimento delle attività sostitutive della sospensione (periodo che, di
norma, è più lungo rispetto ai giorni di sospensione) sono comunque interrotti i permessi di
uscita. La decisione del Collegio è inappellabile e definitiva.
SEMICONVITTO
Art. 25 – Semiconvittori/trici
Sono da considerarsi semiconvittori e semiconvittrici gli studenti e le studentesse che
frequentano il Convitto pranzando e partecipando alle attività di studio pomeridiano, nelle
modalità previste dalla programmazione didattica.
Semiconvittori e semiconvittrici rimangono in convitto almeno fino al termine delle attività di
studio. Per richieste di uscita anticipata deve essere presentata regolare richiesta di permesso a
norma dell’art. 10. Al momento di lasciare il convitto per il rientro in famiglia i semiconvittori
devono avvertire la portineria o gli educatori in servizio che provvedono ad annotare l’uscita su
un apposito registro. I semiconvittori e le semiconvittrici vengono considerati presenti in
convitto fino a quando non comunicano la loro uscita. I semiconvittori e le semiconvittrici non
possono avere accesso agli appartamenti degli alunni convittori e convittrici.
Art. 26 – Retta del semiconvitto
La retta per frequenza del semiconvitto (comprensiva anche del pasto e della merenda) è fissata e
viene pagata in rate fisse come di seguito indicata:
SERVIZIO IMPORTO
MODALITA DI
PAGAMENTO
□ 2 RIENTRI POMERIDIANI
2 pranzi + merenda nei giorni di rientro
(un primo, acqua, frutta o dolce)
3 sacchi pranzo nei giorni di NON
rientro (panino e acqua)
□ ANNUALE € 250,00
(dal 01/10/2025 al 31/05/2026)
Versamento
tramite avviso
di pagamento
PagOnline
entro 5 giorni
□ PRIMO SEMESTRE € 125,00
(dal 01/10/2025 al 31/01/2026)
□ SECONDO SEMESTRE € 125,00
(dal 01/02/2026 al 31/05/2026)
□ 2 + 2 RIENTRI POMERIDIANI
4 pranzi + merenda nei giorni di rientro
(un primo, acqua, frutta o dolce)
1 sacco pranzo nei giorni di NON
rientro (panino e acqua)
□ ANNUALE € 350,00
dal 01/10/2025 al 31/05/2026
Versamento
tramite avviso
di pagamento
PagOnline
entro 5 giorni
□ PRIMO SEMESTRE € 175,00
(dal 01/10/2025 al 31/01/2026)
□ SECONDO SEMESTRE € 175,00
(dal 01/02/2026 al 31/05/2026)
SERVIZIO FREQUENZA IMPORTO ANNUALITA’
MODALITA DI
PAGAMENTO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
BUS NAVETTA – SOLO ANDATA
da: Erice Palazzo Sales
a: I.I.S. “I. e V. Florio” sede centrale
RIENTRI
POMERIDIANI
SETTIMANALI
Totale € 80,00
da ottobre 2025
a maggio 2026
Versamento
tramite avviso
di pagamento
PagOnline
entro 5 giorni
La cessazione della frequenza del semiconvitto per qualsiasi motivo non dà diritto alla
restituzione della cauzione e delle quote già versate.
Art. 27 – Attività del semiconvitto
I semiconvittori e le semiconvittrici sono sottoposti alle stesse norme disciplinari previste dagli
articoli precedenti per i convittori e sono seguiti, durante le ore di studio e di permanenza in
convitto, dagli educatori che riferiscono al Dirigente Scolastico e alla famiglia circa l’impegno e
il profitto scolastico, preoccupandosi di stabilire un rapporto costante con gli insegnanti delle
singole classi frequentate dagli studenti.
L’andamento dei semiconvittori e delle semiconvittrici, sia dal punto di vista dell’impegno nello
studio sia da quello del comportamento, è soggetto a verifiche periodiche che vengono
comunicate alle famiglie ove ritenuto necessario dagli educatori.
Art. 28 – Disposizioni finali
Il presente Regolamento viene consegnato all’inizio dell’anno ad ogni studente e alle rispettive
famiglie ed è visibile sul sito web della scuola. Al momento dell’iscrizione viene fatto
sottoscrivere dagli alunni e dalle famiglie.
Per quanto non direttamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa
vigente.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
*F.to Prof.ssa Giuseppa Mandina
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
da Tpis03300r-psc